Le regole di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act si applicano dal 2 agosto 2026. Il punto utile per una redazione, un’impresa o un creator è che non esiste un solo obbligo indistinto: il regolamento separa ciò che deve fare il fornitore del sistema AI da ciò che deve fare chi lo usa e mostra il risultato alle persone.

IN SINTESI

Perché è importante

  • L’articolo 50 distingue obblighi dei fornitori di sistemi AI e di chi li usa per esporre il pubblico ai contenuti; non basta applicare un’unica etichetta a ogni testo assistito dall’AI.
  • Per testi che informano il pubblico su questioni d’interesse pubblico è prevista un’eccezione quando c’è revisione o controllo editoriale umano e una persona è responsabile della pubblicazione; deepfake e marcatura tecnica dei fornitori seguono regole distinte.
  • Una scheda interna con origine, modifiche, controlli e responsabile rende ripetibile la verifica. Le linee guida della Commissione aiutano a interpretare i casi, ma il testo normativo resta la fonte decisiva.

Che cosa cambia dal 2 agosto 2026

Il fornitore di un sistema che genera audio, immagini, video o testo sintetico deve far sì che gli output siano marcati in formato leggibile da macchina e rilevabili come artificiali, nei limiti della fattibilità tecnica. L’articolo esclude alcune funzioni assistive di modifica standard o che non alterano in modo sostanziale dati e significato. La responsabilità tecnica di questa marcatura non coincide automaticamente con la dicitura visibile accanto a ogni contenuto pubblicato.

Quando chi pubblica deve informare il pubblico

Per chi distribuisce contenuti, i casi centrali sono diversi. Chi usa un sistema per generare o manipolare un’immagine, un audio o un video che costituisce un deepfake deve dichiarare che è stato creato o modificato artificialmente. Il regolamento prevede una modalità adeguata anche per opere artistiche, creative, satiriche o fittizie, così da segnalare il contenuto senza comprometterne la fruizione.

Per il testo la disposizione è più circoscritta: riguarda testi generati o manipolati con AI e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni d’interesse pubblico. L’obbligo di disclosure non si applica quando il testo è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità della pubblicazione. Non è quindi corretto concludere che ogni email, descrizione prodotto o articolo scritto con un assistente debba avere la stessa etichetta.

Non estendere le eccezioni oltre il loro perimetro

La Commissione europea ha pubblicato linee guida per aiutare fornitori e utilizzatori a interpretare i casi, con esempi e chiarimenti sul campo di applicazione. Un passaggio temporale merita attenzione: per sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è prevista una finestra limitata fino al 2 dicembre 2026 per l’obbligo del fornitore di marcare e rendere rilevabili gli output ai sensi del paragrafo 2.

Questa finestra riguarda quella specifica marcatura tecnica. Non sospende automaticamente l’obbligo del deployer di dichiarare i deepfake né trasforma in facoltativa la revisione editoriale dei testi d’interesse pubblico. Il consiglio pratico è annotare quando il sistema è stato messo sul mercato e chiedere al fornitore una conferma documentata, senza dedurre la data dalla versione dell’app installata.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Cosa puoi farci concretamente

  • Per ogni immagine, audio o video realistico, annota se è stato generato o manipolato e verifica se rientra nella definizione di deepfake; prepara una disclosure chiara e distinguibile nel punto in cui il pubblico lo vede.
  • Per testi pubblicati su temi d’interesse pubblico, registra chi ha controllato fatti e modifiche e chi assume la responsabilità editoriale. L’eccezione dell’articolo 50 non è un generico via libera a pubblicare senza verifica.
  • Chiedi al fornitore quale marcatura machine-readable è prodotta e da quando vale il regime applicabile al sistema. La Commissione prevede una finestra limitata fino al 2 dicembre 2026 per l’obbligo di marcatura di sistemi già sul mercato prima del 2 agosto; non estenderla agli obblighi di chi pubblica.
  • Conserva la versione originale, le trasformazioni sostanziali, la decisione sulla disclosure e la persona che l’ha approvata. Verifica comunque accuratezza, diritti e contesto: un’etichetta non certifica che il contenuto sia corretto.

Crea una scheda di verifica prima della pubblicazione

Aggiungi al normale flusso editoriale una scheda breve: tipo di contenuto, sistema usato, elementi generati o modificati, revisione umana svolta, responsabile della decisione e disclosure scelta. Per un’immagine o un video realistico, descrivi anche quale elemento potrebbe essere scambiato per autentico e dove apparirà la segnalazione. Per un testo, scrivi quale interesse pubblico informa e chi ne assume il controllo editoriale.

La scheda deve poter accompagnare il contenuto anche quando passa da un social all’altro o viene ritagliato. Se l’informazione essenziale scompare con la didascalia, la disclosure va ripensata. Conserva separatamente il file originale e quello modificato, ma limita i dati personali registrati a ciò che serve per dimostrare il controllo effettuato.

Trasparenza e verifica restano due controlli diversi

Una filigrana o una nota “generato con AI” non garantisce che un fatto sia vero, che la persona rappresentata abbia dato il consenso o che i diritti siano rispettati. La revisione deve ancora controllare fonti, contesto, citazioni, immagini e possibili conseguenze per chi è coinvolto.

L’articolo 50 è una norma europea e il suo perimetro dipende dal caso concreto. Per campagne, informazione pubblica o prodotti distribuiti in più paesi, conserva il riferimento alla disposizione e alle linee guida aggiornate; se il dubbio cambia una decisione legale o commerciale, chiedi un parere professionale.

APPROFONDIMENTI

Fonti

Documenti, comunicati e pubblicazioni consultati per ricostruire dati e contesto.

  1. Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato — articolo 50Fonte primaria
  2. Commissione europea — Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of AI systemsFonte primaria
  3. Commissione europea — FAQ sulle obbligazioni di trasparenza dell’articolo 50Fonte primaria